‘Targa prova’ non esposta: è conseguente l’omessa copertura assicurativa
Legittima la multa a carico di una società. Decisiva la constatazione della mancanza del documento di autorizzazione e della ‘targa di prova’ a bordo del veicolo

Inutili le obiezioni proposte da una società a fronte di ben sei verbali. Decisiva la constatazione della mancanza del documento di autorizzazione e della ‘targa di prova’ a bordo del veicolo. I giudici sanciscono la legittimità degli accertamenti operati dalla Polizia provinciale. In premessa, viene ribadito che la circolazione di un veicolo con ‘targa di prova’ è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso veicolo, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della ‘targa di prova’ a bordo del veicolo, come accertato, in fatto, nel caso in esame, integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e privo della copertura assicurativa. E a fronte di tali elementi non rileva che tale documentazione e la ‘targa di prova’ si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo, precisano i giudici, prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione. (Ordinanza 32174 del 2 novembre 2022 della Corte di Cassazione)