Tenta di rubare alcune buste di pinoli: ladro condannato nonostante il valore minimo del potenziale bottino
Respinta la tesi difensiva mirata a ridimensionare le accuse puntando sulla risibilità del danno

Il valore minimo dei beni – alcune buste di pinoli, nello specifico – oggetto del tentato furto non è sufficiente per ipotizzare un danno lieve e per ridimensionare perciò le accuse a carico del ladro. Irrilevante in questa ottica, precisano i giudici, la capacità della parte lesa – una società con un grosso patrimonio – di sopportare la lesione economica derivante dal reato. I giudici chiariscono che nei reati contro il patrimonio la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante, ma è anche necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la parte offesa ha subito in conseguenza della sottrazione del bene. E, sempre ragionando in questa ottica, i magistrati tengono a precisare che il valore complessivo del pregiudizio sovviene quando il valore economico della cosa sia di per sé compatibile con l’attenuante del danno lieve, non essendo sufficiente considerare il valore economico, appunto, della cosa sottratta ma dovendosi ampliare l’accertamento. Erroneamente, quindi, la difesa sostiene che il valore di speciale tenuità è da apprezzare in rapporto alle capacità patrimoniali della parte offesa, mentre, invece, chiariscono i giudici, vanno sì considerati, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la parte offesa ha subito, e non rileva, invece, la capacità della parte offesa di sopportare il danno economico derivante dal reato. (Sentenza 33553 del 13 settembre 2022 della Corte di Cassazione)