Titolare di impresa individuale: possibile il ricorso a documenti diversi dai bilanci per provare la non fallibilità
Ad esempio si può fare riferimento alle scritture contabili o a qualunque altro documento idoneo a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa

Possibile per il debitore, titolare di una impresa individuale, fornire la prova della propria non fallibilità anche facendo ricorso a strumenti probatori diversi dai bilanci. Nello specifico, i giudici chiariscono che il debitore può mettere sul tavolo elementi rilevanti alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi, previsti dalla legge fallimentare, come, ad esempio, le scritture contabili dell’impresa, come qualunque altro documento, formato da terzi o dal debitore stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa. Nel caso preso in esame dai giudici il titolare di un’impresa individuale ha impugnato la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, sentenza frutto dell’azione proposta da un istituto di credito, e ha provato a mettere sul tavolo documentazione utile a smentire la tesi della propria fallibilità. Ebbene, è illogico escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore – tanto più trattandosi di imprenditore individuale – solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio. (Ordinanza 35381 del 1° dicembre 2022 della Corte di Cassazione)