Titolo esecutivo contro il defunto: necessaria la titolarità, da parte dell’erede, del debito ereditario

L’accettazione dell’eredità rappresenta un elemento costitutivo del diritto ad agire in executivis nei confronti del soggetto indicato come debitore per la sua qualità di erede

Titolo esecutivo contro il defunto: necessaria la titolarità, da parte dell’erede, del debito ereditario

L’efficacia esecutiva del titolo, già formatosi contro il defunto, sussiste esclusivamente nei confronti dei soggetti che, chiamati all’eredità e avendola accettata espressamente o tacitamente, si trovino, al momento della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nella posizione di titolari, in tutto o pro quota, del debito ereditario da lato passivo e, conseguentemente, di legittimati a subirne l’adempimento in via coattiva. Sotto questo profilo, l’accettazione dell’eredità rappresenta un elemento costitutivo del diritto ad agire in executivis nei confronti del soggetto indicato come debitore per la sua qualità di erede e, pertanto, nell’opposizione preventiva all’avvio dell’esecuzione forzata è onere della parte opposta fornire la prova della qualità di erede del soggetto destinatario della pretesa di pagamento individuata nell’atto di precetto con cui si voglia far valere l’efficacia del titolo esecutivo. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, richiesta poggiata dall’opponente sulla propria carenza di legittimazione passiva, essendo stato egli istituito erede dalla madre ma non avendo egli accettato l’eredità e sulla conseguente impossibilità di qualificarlo come debitore della somma costituente il titolo della esecuzione. (Decreto del 20 giugno 2023 del Tribunale di Torre Annunziata)  

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