Tocca al curatore individuare il soggetto gravato del pagamento

Nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, è onere del curatore, il quale agisca per il pagamento del compenso, individuare, sin dall'atto introduttivo, il soggetto che reputi gravato del pagamento, mentre è compito del Tribunale verificare, illustrandolo, quale sia stato il contributo causale di quel soggetto sull'apertura della procedura

Tocca al curatore individuare il soggetto gravato del pagamento

In mancanza dell’indicazione di quale sia stato il contributo del curatore, non è possibile porre il compenso a carico del patrimonio del fallito, dovendo esso essere sopportato, stante il carattere di officiosità della procedura fallimentare, dall'amministrazione dello Stato. Tale principio si risolve nella considerazione che, in caso di revoca del fallimento, mai può addossarsi il costo della procedura, senza previa indicazione della parte che si ritenga onerata e (soprattutto) in assenza di un accertamento di un suo contegno colpevole. In aggiunta, poi, viene chiarito che, nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese di procedura e il compenso del curatore non possono esser poste a carico di chi, pur senza avervi dato causa, quella dichiarazione abbia subito.  Non è invocabile un asserito principio di stampo equitativo col fine di individuare come soggetto passivo di un’obbligazione chi non lo sia (né lo possa essere) in base alla legge. Non è pertinente, quindi, ed è anzi del tutto errata, l’allusione del decreto alle conseguenze suscettibili di esser tratte dal principio di ingiustificato arricchimento. (Ordinanza 27523 del 28 settembre 2023 della Cassazione)

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