Tragitto bagno-aula: il capitombolo dell’allieva non è colpa della scuola

A fronte del contesto in cui si è verificato l’incidente, può escludersi la violazione, da parte dell’istituto, del dovere di vigilanza

Nessuna responsabilità della scuola se il capitombolo subito dall’allieva minorenne si è verificato in un contesto assolutamente normale e quindi non tale da richiedere la sorveglianza di un adulto. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, una ragazza ha chiesto il risarcimento dei danni da lei riportati in conseguenza dell’incidente occorsole all’interno dell’istituto scolastico - quando aveva l’età di 12 anni - allorché ella, mentre tornava dal bagno verso l’aula, era caduta dalle scale, riportando la frattura della tibia I giudici premettono che, in linea generale, nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico ha natura contrattuale e trova fondamento nella violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo. Proprio ragionando in questa ottica, i giudici ritengono inequivocabili i dettagli dell’incidente che ha coinvolto la ragazzina: in sostanza, ella non soffriva di patologie che ne riducessero l’autonomia e la capacità di deambulazione, e non sono emerse situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dell’evento dannoso, come, ad esempio, la contemporanea presenza di più allievi, senza dimenticare che non erano state neppure evocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi (in ipotesi, l’usura dei gradini o la presenza di sostanze scivolose sui gradini stessi. In conclusione, può escludersi la violazione, da parte dell’istituto, del dovere di vigilanza, non essendo esigibile una sorveglianza continua dell’allieva nel tratto che separava il bagno dall’aula di lezione, mentre deve ritenersi che l’evento dannoso sia imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della danneggiata. (Ordinanza 15190 del 30 maggio 2023 della Cassazione)

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