Trattative per la ristrutturazione del debito

La tutela protettiva del debitore si estende anche al di fuori del procedimento unitario

Trattative per la ristrutturazione del debito

In materia di misure protettive applicabili nel corso delle trattative prodromiche al deposito degli accordi di ristrutturazione del debito, il ‘Codice della crisi d’impresa’ attribuisce al debitore che abbia in corso trattative per la conclusione di accordi di ristrutturazione (ordinari e ad efficacia estesa) la facoltà di richiedere tutela protettiva al di fuori del procedimento unitario, ricorrendo allo speciale rito cautelare previsto dalla richiamata norma. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali aggiungono che la tutela protettiva nella fase delle trattative che conducono alla stipula degli accordi di ristrutturazione, senz’altro corrispondente ad un interesse fondamentale dell’impresa che si appresta ad affrontare una delicata fase del processo di risanamento, è riconosciuta dall’ordinamento italiano nel pieno rispetto della normativa comunitaria. Peraltro, la disciplina del procedimento preso in esame presenta delle peculiarità che la distinguono da quella prevista per le misure protettive e cautelari richieste con la domanda di accesso al procedimento unitario, ed in particolare prevede:

  • l’allegazione di un più articolato corredo documentale, comprensivo non solo della documentazione rappresentativa della situazione contabile e fiscale e della composizione dell’attivo e del passivo, ma altresì dell’attestazione del professionista indipendente relativa all’esistenza di trattative con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dell’esposizione complessiva e all’idoneità delle risorse finanziarie liberate dalla conclusione degli accordi a consentire il pagamento dei creditori non aderenti entro il termine massimo di moratoria previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa’;
  • la necessaria adozione delle misure protettive nel contraddittorio delle parti, che potrà peraltro essere instaurato dopo la concessione delle stesse misure, con decreto inaudita altera parte nei casi di particolare urgenza;
  • la natura non confermativa, bensì concessoria, del provvedimento adottato dal giudice, non essendo ivi prevista la produzione di effetti provvisori semiautomatici in conseguenza della mera pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese da parte dell’imprenditore;
  • la mancata previsione secondo cui, in prima battuta e salvo proroghe, il giudice concede un termine di durata non superiore a quattro mesi, pur valendo certamente il limite temporale generale fissato dal ‘Codice della crisi d’impresa’ in dodici mesi.

Di conseguenza, nel procedimento in esame non trova applicazione la disposizione secondo cui le misure protettive perdono efficacia nel caso in cui il giudice non provveda alla loro conferma con decreto nei trenta giorni successivi all’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, trattandosi di disposizione riferita al solo caso delle misure cosiddette semiautomatiche. (Ordinanza del 20 settembre 2023 del Tribunale di Avellino)

News più recenti

Mostra di più...