Vendita mediante procedure competitive: il curatore deve garantire regole minime inderogabili di correttezza e trasparenza
La legge fallimentare non impone alcun vincolo che non sia quello di adottare procedure competitive, sulla base di un prezzo di stima, che assicurino la massima partecipazione possibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguito con adeguata pubblicità

Al curatore fallimentare è riconosciuta la discrezionalità di scegliere tra l'effettuazione della vendita mediante procedure competitive o nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile per la vendita forzata, in quanto compatibili. Una volta che il curatore abbia optato per la prima delle due alternative, la procedura competitiva, sottratta alla rigorosa osservanza delle disposizioni dettate dal codice di rito, deve svolgersi secondo regole minime inderogabili di correttezza e trasparenza, che assicurino l'obiettività e l'imparzialità della gara, da consacrare nell'avviso di vendita e rappresentanti la lex specialis della procedura competitiva, destinata a restare insensibile anche alle modificazioni eventualmente sopravvenute nella disciplina legale in vigore al momento della sua emanazione, e ciò proprio al segnalato fine di garantire il mantenimento della posizione di parità dei partecipanti, nonché il loro affidamento in ordine alla trasparenza della procedura medesima. Questa lex specialis esenta il curatore dal seguire, a pena d'invalidità, le forme previste dal Codice di Procedura Civile, dato che la legge fallimentare non impone alcun vincolo che non sia quello di adottare procedure competitive, sulla base di un prezzo di stima, che assicurino la massima partecipazione possibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguito con adeguata pubblicità. (Ordinanza 23354 dell’1 agosto 2023 della Cassazione)