Vendita truffaldina on line: va riconosciuta la minorata difesa del compratore raggirato

I giudici sottolineano la costante distanza tra venditore e acquirente nel corso della trattativa, avvenuta on line e interamente senza un contatto diretto tra le parti. Tale modalità di contrattazione pone l'acquirente in una situazione di sfavore, perché costretto ad affidarsi alle immagini, che non consentono una verifica della qualità del prodotto. Irrilevante il fatto che il venditore ha fornito alla persona offesa il suo nome.

Vendita truffaldina on line: va riconosciuta la minorata difesa del compratore raggirato

Condanna più severa per l’autore della vendita truffaldina messa a segno on line. Va riconosciuta, difatti, l’aggravante della minorata difesa del compratore buggerato che ha pagato quanto pattuito ma non ha mai ricevuto il bene oggetto dell’acquisto.

Ricostruita nei dettagli la vicenda, ossia la proposta commerciale - poi rivelatasi truffaldina - on line che ha tratto in inganno un consumatore, i giudici di merito condannano, sia in primo che in secondo grado, l’autore del raggiro. Per i giudici si ravvisa il reato di truffa, aggravata poi dalla minorata difesa del compratore buggerato sul web. Più severa la pena, fissata in mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa.

Nel ricorso in Cassazione il legale che difende il ricorrente punta a far venir meno l’aggravante della minorata difesa, così da vedere riconosciuta l’estinzione del reato per la documentata remissione della querela da parte della persona offesa.

Per quanto concerne la minorata difesa, il legale sostiene che tale aggravante «non può essere riconosciuta automaticamente nel caso di truffe on line, occorrendo sempre la prova che tale modalità di avvicinamento del compratore abbia determinato una situazione di vantaggio per l’autore del raggiro». A parere del Procuratore Generale, però, la peculiarità della fattispecie data dall’intestazione a terzi del numero di telefono indicato sul sito internet dove era pubblicata l’offerta, ha contribuito a falsare l’identità dell’autore dell’offerta con cui il truffato non era riuscito ad avere alcun contatto. Anche i Giudici di cassazione concordano con quanto sostenuto dal Procuratore Generale.

Infatti, secondo i Giudici, il raggirato dopo aver letto l’annuncio di vendita del carrello porta moto, aveva contattato il venditore al numero indicato e si era accordato per il prezzo di 350 euro comprensivo anche delle spese di spedizione. Tale prezzo doveva essere corrisposto dalla persona offesa prima dell’invio del bene mediante la ricarica di una carta intestata al venditore. Il venditore, sempre mediante conversazione telefonica, aveva fornito il proprio nome all’acquirente rassicurandolo anche sulla spedizione non appena ricevuto il pagamento. Sennonché, avvenuto il pagamento, l’acquirente raggirato non riusciva più a mettersi in contatto con il venditore che non rispondeva mai al numero di telefono indicato nell’offerta di vendita online. L’acquirente raggirato provvedeva a sporgere querela nei confronti del venditore, querela che poi veniva rimessa. Sebbene la querela sia stata rimessa, il reato non può dirsi estinto perché sussiste l’aggravante della minorata difesa della vittima della truffa che rende il reato procedibile d’ufficio. L’aggravante della minorata difesa della vittima, chiariscono i Giudici, ha concretezza avendo riferimento alle «circostanze di lugo note all'autore del reato e delle quali egli abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la offerta in vendita on line». In questo caso la distanza tra il luogo dove si trova la vittima del reato e quello in cui si trova l’autore determina per questi una posizione contrattuale di maggior favore dal momento che può schermare la propria identità e non sottoporre la merce venduta ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente. Sebbene il venditore avesse fornito il proprio nome in alcun modo si era colmata la distanza tra le parti tanto che, avvenuto il pagamento, l’acquirente non era più riuscito a contattarlo. (Cass. pen., sez. II, ud. 15 dicembre 2023 (dep. 16 gennaio 2024) n. 1896).

News più recenti

Mostra di più...