Verificazione dello stato passivo

E' prevista per i creditori titolari di ipoteca o pegno su beni in garanzia per crediti verso debitori diversi dal fallito?

Verificazione dello stato passivo

I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, procedimento previsto dalla legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento. Tali creditori possono invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati in loro favore. Il titolare del diritto di ipoteca o pegno su beni del fallito, che non sia creditore di quest’ultimo, ha, quindi, l’onere di far valere la propria pretesa in sede concorsuale non già attraverso una domanda di insinuazione al passivo, ma chiedendo di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene stesso, in quanto il debito del terzo non può incidere sull’intera massa passiva non essendo il fallito debitore del soggetto garantito. Il diritto reale di garanzia grava, piuttosto, sulla massa attiva, nel senso che osta a che il ricavato della vendita del bene possa essere ripartito tra i creditori del fallito prima che su di esso trovi soddisfacimento il titolare del detto diritto reale. (Ordinanza 23081 del 28 luglio 2023 della Cassazione)

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