Vettura impatta contro un grosso pneumatico: nessuna responsabilità dell’ente proprietario della strada

Rilevante la tempistica dell’episodio, ossia i soli trenta minuti circa trascorsi tra il sinistro e l’intervento effettuato per rimuovere il copertone

Vettura impatta contro un grosso pneumatico: nessuna responsabilità dell’ente proprietario della strada

In autostrada una vettura impatta, all’interno di una galleria, contro un grosso pneumatico, completo di cerchione e staffa di ancoraggio: la tempistica salva l’ente proprietario dell’infrastruttura e ne esclude la responsabilità per la disavventura capitata all’automobilista, che perciò non ha diritto ad alcun risarcimento. Decisivo, chiariscono i giudici (sentenza del 28 marzo 2025 del Tribunale di Patti), il riferimento al fatto del terzo (ignoto) che ha abbandonato il copertone sulla carreggiata, fatto dotato di indubbia rilevanza causale e tale da integrare gli estremi del caso fortuito, con ciò facendo venir meno il nesso di causalità fra la cosa in custodia ed il danno. Significativo, analizzando la specifica vicenda, un ulteriore dettaglio, ossia la tempestività dell’intervento effettuato alle 9.07 dall’ente proprietario dell’autostrada rispetto alla segnalazione, relativa alla presenza del copertone, avvenuta poco dopo le 8.30, anche tenendo presente non sono risultate precedenti segnalazioni della situazione di pericolo, né altri fatti dai quali evincere che l’ente potesse comunque esserne a conoscenza e dovesse dunque attivarsi ancor prima della verificazione dell’incidente. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici pongono in evidenza il concorso colposo attribuibile all’automobilista. In sostanza, sebbene del verbale d’intervento risulti che la galleria era scarsamente illuminata, non si può non evidenziare come il conducente, utilizzando gli ordinari e doverosi canoni di prudenza, avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell’insidia, avendo notato diverse auto in sosta all’interno di una galleria autostradale ed un veicolo con tutti e quattro gli indicatori direzionali lampeggianti accesi. Tirando le somme, nessuna responsabilità può essere ascritta all’ente, secondo i giudici, a fronte della concomitante presenza di caso fortuito e di colpa del danneggiato.

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