Vettura rubata dal parcheggio dell’aeroporto: risarcimento possibile per il proprietario

Solide le contestazioni mosse alla società che gestisce il parcheggio. Ciò perché, di norma, deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo

Vettura rubata dal parcheggio dell’aeroporto: risarcimento possibile per il proprietario

Possibile porre sotto accusa la società che gestisce il parcheggio dell’aeroporto a fronte dell’avvenuto furto di una vettura lasciata in sosta, dietro regolare pagamento, nella struttura. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali chiariscono che il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento è un contratto tipico dal punto di vista sociale e si caratterizza per la formazione dell’incontro tra l’offerta della prestazione di parcheggio e l’accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l’immissione del veicolo nell’area di parcheggio. Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile a tale contratto, e conseguentemente al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell’autovettura in capo alla società di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell’automobilista. In questa ottica è innegabile che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo. Di conseguenza, deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo. (Ordinanza 18277 del 27 giugno 2023 della Cassazione)

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