Vettura si scontra con un cinghiale: danni addebitabili alla Regione che non ha fatto nulla per prevenire i pericoli causati dagli animali selvatici

Decisiva l’omessa apposizione di mezzi tradizionali di protezione, quali mezzi di recinzione, catarifrangenti o apprestamento di sottopassi o sovrappassi

Vettura si scontra con un cinghiale: danni addebitabili alla Regione che non ha fatto nulla per prevenire i pericoli causati dagli animali selvatici

Danni alla vettura che si è inaspettatamente scontrata con un cinghiale. A risarcire il proprietario del veicolo deve essere la Regione, se quest’ultima non si è in alcun modo attivata per prevenire incidenti con la fauna selvatica. Quest’ultimo dettaglio, ossia la mancata operatività per proteggere gli utenti della strada, è sufficiente per ritenere certamente provato l’elemento soggettivo della colpa della Regione. Accolta la tesi proposta dall’automobilista, il quale aveva lamentato il fatto che fosse stata presa in esame solo una parte della testimonianza di un esponente della Polizia che aveva riferito di aver visto un cinghiale solo tre anni prima, omettendo, per il resto, di valutare quanto riferito nella stessa testimonianza sia in relazione alla mancanza di qualsiasi strumento di prevenzione sia in ordine alla riferita elevata frequenza di episodi analoghi nello stesso territorio. A inchiodare la Regione può essere, quindi, l’omessa apposizione di mezzi tradizionali di protezione, quali mezzi di recinzione, catarifrangenti o apprestamento di sottopassi o sovrappassi o qualunque altra condotta idonea a prevenire incidenti analoghi, anche alla luce della accertata massiccia presenza di cinghiali e del frequente verificarsi di incidenti analoghi. (Ordinanza 3745 dell’8 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)

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