Vettura sottratta dal garage a pagamento: la denuncia di una rapina non salva il titolare della struttura
Riconosciuto il diritto del proprietario del veicolo ad ottenere un adeguato risarcimento dei danni patiti. Impossibile mettere in discussione la responsabilità del titolare dell’autorimessa per la sottrazione dell’auto

Vettura sottratta dal garage a pagamento: la denuncia di una rapina a mano armata non salva il titolare della struttura. Confermato il diritto del proprietario del veicolo ad ottenere un adeguato risarcimento dei danni patiti. Impossibile, secondo i giudici, mettere in discussione la responsabilità del titolare dell’autorimessa. Negata, in particolare, valenza probatoria alla deposizione testimoniale di uno dei custodi dell’autorimessa. Ciò alla luce, in primo luogo, della irritualità dell’assunzione della deposizione - consistita nella lettura al teste della denuncia da lui precedentemente resa ai carabinieri e nella conferma del contenuto della denuncia da parte del teste medesimo - e, in secondo luogo, dell’inattendibilità della deposizione, avendo il teste operato una ricostruzione dei fatti – e cioè della rapina presso l’autorimessa — affetta da contraddizioni ed incoerenze. Tirando le somme, la circostanza della rapina non è stata adeguatamente provata e quindi non si può escludere la responsabilità del titolare del garage per la sottrazione della vettura lasciata in sosta – dietro regolare pagamento – nella struttura. (Ordinanza 15356 del 31 maggio 2023 della Cassazione)