Violenza sessuale se il marito non interrompe il rapporto sessuale a seguito del ripensamento della moglie
I giudici sottolineano che nei rapporti tra maggiorenni il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto

E’ violenza sessuale la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti chiaramente indicativi della contraria volontà alla continuazione della congiunzione carnale. E anche nel contesto del letto nuziale vale, precisano i giudici, l’intangibile regola secondo cui il consenso al rapporto sessuale deve essere espresso prima della copula e ribadito durante la copula. Detto in parole povere, il consenso iniziale all’atto sessuale non è sufficiente quando quest’ultimo si trasformi in atto violento, consumando il rapporto con forme e modalità non volute dalla persona offesa. Questo principio si attaglia perfettamente alla vicenda oggetto del processo, poiché la donna ha raccontato, nel corso di una lunga e sofferta deposizione, di essere stata costretta a proseguire i rapporti sessuali col marito nonostante l’espressa richiesta di interrompere l’atto, richiesta connessa al non volere penetrazioni anali e all’avere provato dolore. (Sentenza 26497 del 20 giugno 2023 della Cassazione)