Visibile la disconnessione della pavimentazione: niente risarcimento per la persona inciampata e finita a terra
L’incidente è addebitato alla responsabilità della vittima, responsabilità riconducibile ad un comportamento negligente tenuto a fronte di un pericolo visibile, prevedibile e conosciuto

Niente risarcimento alla persona vittima di un capitombolo se si appura che l’incidente si è verificato in estate ed in un orario serale ancora illuminato dalla luce e, soprattutto, che la disconnessione della pavimentazione del cortile ove si è verificata la caduta è addebitabile ad un dislivello minimo in prossimità di un tombino perfettamente visibile e, infine, che lo stato dei luoghi era perfettamente conosciuto dalla persona danneggiata. Questi i paletti fissati dai giudici, i quali hanno respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un uomo nei confronti del condominio in cui abita da anni. Il condòmino ha sostenuto di avere riportato lesioni personali a causa di una rovinosa caduta, avvenuta nel cortile interno dello stabile, a fronte di una disconnessione della pavimentazione generata da un tombino, disconnessione della profondità di circa due centimetri. I giudici hanno sottolineato, innanzitutto, che la persona danneggiata risiede da anni al primo piano dell'edificio che si affaccia sul cortile ove si è verificato il capitombolo, e ne hanno dedotto la sua responsabilità per l’incidente, responsabilità riconducibile al comportamento negligente tenuto a fronte di un pericolo visibile, prevedibile e conosciuto. Illogico, quindi, ritenere colpevole il condominio. (Sentenza del 13 aprile 2023 del Tribunale di Napoli)