Vistosa la frattura del manto stradale: niente risarcimento per la vittima del capitombolo
Decisivi due dettagli: da un lato, la vistosità della sconnessione stradale, e, dall’altro, la scarsa visibilità che, dovuta all’orario in cui si è verificato l’incidente, avrebbe dovuto spingere la vittima del capitombolo a tenere una condotta meno superficiale

Vistosa la frattura del manto stradale: niente risarcimento per il privato cittadino che inciampa e finisce rovinosamente a terra. Esclusa ogni ipotetica responsabilità del Comune. Decisivi due dettagli: da un lato, la vistosità della sconnessione stradale, e, dall’altro, la scarsa visibilità che, dovuta all’orario in cui si è verificato l’incidente, avrebbe dovuto spingere la vittima del capitombolo a tenere una condotta meno superficiale. Protagonista della vicenda è un uomo, che, in una notte di agosto del 2022, finisce rovinosamente a terra mentre sta transitando a piedi nel parcheggio antistante ad uno stabilimento balneare. A provocare la caduta è, secondo quanto da lui raccontato, «una frattura del manto stradale, causata dal non perfetto ripristino di uno scavo e non riparata né segnalata. Palese, secondo l’uomo, la responsabilità del Comune. Consequenziale, quindi, la richiesta di risarcimento da lui avanzata nei confronti dell’ente locale. Per i giudici di merito, però, l’incidente è causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta disattenta della persona danneggiata, condotta tale da configurare un caso fortuito escludente la responsabilità dell’ente locale». In particolare, viene sottolineato che la presenza dell’ampia frattura sull’asfalto era chiaramente percepibile, data la differenza di colore del tratto privo di asfalto rispetto al resto della zona, e viene dedotto che l’incidente si è verificato per colpa della vittima, posto che la caduta sarebbe stata facilmente evitabile con l’adozione delle regole di normale prudenza, anche tenendo presenti le dimensioni della frattura stessa, lunga diversi metri, larga non meno di 70 centimetri e profonda dai 3 centimetri ai 7 centimetri, con fondo in parte terroso e in parte cementizio, e la ridotta visibilità della zona. (Ordinanza 16199 dell’8 giugno 2023 della Cassazione)