Vittima di un grave incidente stradale: sì al risarcimento del danno morale
Si tratta di uno stato d’animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato

Chiarimenti sul delicato tema del danno morale subito da una persona rimasta vittima di un grave incidente stradale. I giudici sono stati chiamati a prendere in esame il fronte risarcitorio relativo ai danni patiti da un uomo a seguito di un sinistro stradale, danni gravi da lui riportati quale terzo trasportato su una autovettura condotta da un uomo che ha perduto il controllo del veicolo, che si è capovolto finendo contro un albero fuori della sede stradale, ed è deceduto a seguito del terribile impatto. Per quanto concerne, nello specifico, il danno morale, esso consiste, precisano i giudici, in uno stato d’animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Va al riguardo ribadito che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del cosiddetto danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel cosiddetto danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale. (Ordinanza 32935 del 9 novembre 2022 della Corte di Cassazione)