Vittima di un grave incidente stradale: sì al risarcimento del danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa a fronte di un soggetto adulto ancora non occupato

Se il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l’età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al tempo della liquidazione

Vittima di un grave incidente stradale: sì al risarcimento del danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa a fronte di un soggetto adulto ancora non occupato

Possibile quantificare anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa a fronte di un soggetto adulto ancora non occupato e rimasto vittima di un grave incidente stradale. Il caso riguarda un giovane di appena 15 anni che, all’epoca dell’incidente, frequentava un istituto tecnico per diventare meccanico riparatore di vetture da turismo, e che lamenta, post incidente, il danno subito a causa della impossibilità di espletare qualsivoglia tipo di lavoro, danno, pertanto, da perdita della capacità lavorativa generica e da perdita di chance. I giudici chiariscono che il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che al momento dell’infortunio non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Se poi, come nella vicenda in esame, il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l’età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al tempo della liquidazione. Allo stesso tempo, però, il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell’integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che, ove l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi. Ebbene, in questa vicenda è emerso che al momento dell’incidente la giovane vittima, appena quindicenne, era priva di reddito e frequentava un istituto tecnico per diventare meccanico riparatore di vetture da turismo, e che, a seguito dei postumi invalidanti derivanti dall’incidente, dovette interrompere il percorso di istruzione tecnica intrapreso. (Ordinanza 32935 del 9 novembre 2022 della Corte di Cassazione)

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