Accollo del mutuo fondiario slegato dal contratto di assicurazione sulla vita dell’originario mutuatario

Legittima la risposta negativa della compagnia assicurativa alla richiesta avanzata dagli eredi della persona che si è accollato il mutuo fondiario

Accollo del mutuo fondiario slegato dal contratto di assicurazione sulla vita dell’originario mutuatario

L’accollo di un mutuo fondiario non comporta ipso iure la cessione all’accollante del contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario, stipulato dall’accollato al momento della conclusione del mutuo. Questo il paletto fissato dai giudici chiamati ad esaminare l’intricata vicenda relativa alla cessione di un immobile, del connesso mutuo con relativa assicurazione sulla vita. Il caso ha avuto origine nel giugno del 2010 quando un istituto di credito ha concesso un mutuo fondiario, finalizzato all’acquisto di un immobile, a due coniugi, i quali hanno anche obbligatoriamente aderito ad una assicurazione sulla vita proposta loro dall’istituto di credito, pagando il relativo premio. In sostanza, il contratto prevedeva che, in caso di morte di uno dei mutuatari, l’assicuratore avrebbe versato alla banca mutuante un indennizzo pari all’importo residuo del mutuo. Però, un mese dopo la stipula del mutuo, i due mutuatari hanno venduto l’immobile acquistato grazie al suddetto mutuo a una donna, la quale si è accollata il debito restitutorio, con il consenso della banca. Una volta deceduta la donna, però, gli eredi hanno chiesto inutilmente alla società assicurativa il pagamento dell’indennizzo. Per i giudici è legittima la posizione assunta dalla società assicurativa. (Sentenza 23296 del 26 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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