Acquirente della droga condannato per associazione dedita al traffico di stupefacenti

La partecipazione ad un'associazione per il traffico illecito di stupefacenti può essere configurata anche quando un individuo è costantemente disponibile ad acquistare droghe dalla medesima, anche se opera in regime di monopolio e senza possibilità, dunque, di rivolgersi ad altri fornitori. Deve però esservi la consapevolezza, evidenziata dalla cosiddetta "affectio societatis", che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'attività dell'associazione e assicura al colpevole profitti legati al volume d'affari.

Acquirente della droga condannato per associazione dedita al traffico di stupefacenti

È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 10129 depositata il 12 marzo.

La vicenda nasce dalla sentenza con cui il Tribunale di Bari rigettava la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di un imputato in relazione ai reati traù cui associazione a delinquere a fini di traffico di droga.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione negando la presunta ritenuta gravità degli indizi di colpevolezza relativi al reato associativo in cui l'imputato era stato inquadrato come “stabile acquirente”. L'uomo aveva infatti acquistato la droga in due sole occasioni dall'associazione a cui veniva ricondotto, associazione che si caratterizzava per di più da un regime di monopolio garantito anche da violenze e minacce che di fatto gli rendevano impossibile rivolgersi ad altro fornitore.

Il ricorso risulta infondato.

La Corte ricorda infatti che, secondo la costante giurisprudenza, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è configurabile non solo laddove i solidali agiscano in via parallela per lo scopo comune di trarre profitto dalla vendita di droga, ma anche in caso di vincolo derivante da un rapporto continuativo di fornitura di stupefacenti in cui le parti perseguono propri scopi di profitto. In altre parole, «ciò che determina il salto di qualità del rapporto di fornitura da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è la presenza di specifici elementi fattuali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla base delle circostanze della fattispecie concreta, che siano sintomatici della configurabilità dell'affectio societatis, quali, in particolare, la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, le modalità di approvvigionamento continuativo di stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale»

La pronuncia precisa inoltre che, con riferimento all'elemento psicologico, è necessario che tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di un'organizzazione dove le singole attività si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e che «l'acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale».

In conclusione, nel rigettare il ricorso, la Corte afferma che «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto di sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, sia pure in regime di monopolio e con l'impossibilità per l'interessato di rivolgersi ad altri fornitori, ove sussista la consapevolezza, sintomatica della c.d. affectio societatis, che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione e garantisce al contempo al reo degli utili correlati al volume di affari».

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