Alla guida di un veicolo sottoposto a fermo: legittima la multa

Prefettura tenuta unicamente a dimostrare la circolazione del veicolo sottoposto a fermo. Spetta al conducente sanzionato l’onere di provare di non aver ricevuto il preavviso

Alla guida di un veicolo sottoposto a fermo: legittima la multa

Lecita la multa per l’automobilista che ha circolato con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Respinte le obiezioni dell’automobilista, il quale ha inutilmente eccepito che l’amministrazione non aveva notificato il preavviso di fermo, di cui egli non era quindi a conoscenza. Per i giudici vi sono gli elementi oggettivi che certificano la violazione del Codice della strada, mentre vi è carenza di prova della non colpevolezza del soggetto sanzionato, non avendo questi provato che il preavviso di fermo non gli era stato notificato. I giudici tengono a sottolineare che, in definitiva, la Prefettura era tenuta unicamente a dimostrare la circolazione del veicolo sottoposto a fermo, spettando al conducente sanzionato l’onere di provare di non aver ricevuto il preavviso – prova negativa somministrabile in base ad elementi positivi contrari o previa acquisizione degli atti presso il concessionario per la riscossione – o comunque che la sottoposizione al vincolo non era prevedibile, in relazione, ad esempio, alla sua specifica situazione debitoria verso l’erario. (Ordinanza 22122 del 13 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...