Alla guida di un veicolo sottoposto a fermo: legittima la multa
Prefettura tenuta unicamente a dimostrare la circolazione del veicolo sottoposto a fermo. Spetta al conducente sanzionato l’onere di provare di non aver ricevuto il preavviso

Lecita la multa per l’automobilista che ha circolato con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Respinte le obiezioni dell’automobilista, il quale ha inutilmente eccepito che l’amministrazione non aveva notificato il preavviso di fermo, di cui egli non era quindi a conoscenza. Per i giudici vi sono gli elementi oggettivi che certificano la violazione del Codice della strada, mentre vi è carenza di prova della non colpevolezza del soggetto sanzionato, non avendo questi provato che il preavviso di fermo non gli era stato notificato. I giudici tengono a sottolineare che, in definitiva, la Prefettura era tenuta unicamente a dimostrare la circolazione del veicolo sottoposto a fermo, spettando al conducente sanzionato l’onere di provare di non aver ricevuto il preavviso – prova negativa somministrabile in base ad elementi positivi contrari o previa acquisizione degli atti presso il concessionario per la riscossione – o comunque che la sottoposizione al vincolo non era prevedibile, in relazione, ad esempio, alla sua specifica situazione debitoria verso l’erario. (Ordinanza 22122 del 13 luglio 2022 della Corte di Cassazione)