Alla morte del socio gli eredi possono puntare solo alla liquidazione della quota

Respinta l’ipotesi che gli eredi del socio defunto possano vantare un diritto su una parte del patrimonio sociale

Alla morte del socio gli eredi possono puntare solo alla liquidazione della quota

Il diritto che spetta ai soci superstiti in sede di divisione di un’eredità che comprenda una quota di società di persone non è quello al riparto conseguente allo scioglimento dell’ente collettivo, che comporta la cessazione del rapporto sociale con effetti per tutti i soci con conseguente suddivisione tra tutti i partecipanti del patrimonio residuato al pagamento dei debiti, bensì quello alla liquidazione della quota del singolo socio nei confronti del quale, per effetto della sua morte, si è sciolto il rapporto sociale, che non è il diritto ad una parte del patrimonio sociale ma solo ad una somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione. Di conseguenza, nella società di persone, anche se composta da due soli soci – come nella vicenda presa in esame dai giudici –, la morte di uno dei soci determina lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto alla data del suo decesso, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dal Codice Civile, vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento. Ciò, precisano i giudici, anche perché, fatta salva l’ipotesi della continuazione della società per volontà del socio superstite e degli eredi del socio defunto, questi ultimi rimangono estranei alla società, di cui assumono la veste di creditori della somma di denaro equivalente al valore della quota del de cuius. (Ordinanza 9135 del 21 marzo 2022 della Corte di Cassazione)

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