Applicabile la normativa pre Codice della crisi alla domanda di concordato preventivo collocata in una procedura fallimentare introdotta prima del 15 luglio 2022
Le due procedure vanno tra loro riunite, anche tenendo presente la loro interdipendenza

In sostanza, laddove, nell’ambito di una procedura prefallimentare introdotta prima del 15 luglio 2022, la società debitrice ha presentato ricorso per l’apertura della procedura di concordato preventivo, deve considerarsi completamente radicato il contraddittorio della prima procedura. Ciò comporta che alla procedura di concordato risulta applicabile, secondo una interpretazione estensiva di quanto stabilito dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la normativa previgente al Codice della crisi, e di conseguenza le due procedure vanno tra loro riunite. I giudici chiariscono che la riunione tra le due distinte procedure ha ragione d’essere, innanzitutto, alla luce dell’ampia accezione secondo cui anche l’interdipendenza tra cause va ricompresa sotto la categoria della continenza. E poi, aggiungono i giudici, bisogna tenere presente che alla contestuale pendenza di una procedura per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore e della sua domanda di concordato preventivo avanti al medesimo giudice consegue appunto la riunione dei relativi procedimenti, come stabilito dal ‘Codice di procedura civile’. (Decreto del 31 agosto 2022 del Tribunale di Modena)