Assicurazione sulla vita per il caso di morte, beneficiario il portatore di rischio: indennizzo agli eredi

Le disposizioni dettate in tema di assicurazione per conto altrui non sono incompatibili con l’assicurazione sulla vita

Assicurazione sulla vita per il caso di morte, beneficiario il portatore di rischio: indennizzo agli eredi

Le disposizioni dettate dal Codice Civile in tema di assicurazione per conto altrui non sono incompatibili con l’assicurazione sulla vita. Ciò comporta, spiegano i giudici, che l’assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare quale beneficiario lo stesso portatore di rischio: in tal caso l’indennizzo si devolverà mortis causa ai suoi eredi. Allargando l’orizzonte, poi, si trae un’ulteriore conseguenza: il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca. (Sentenza 21863 dell’11 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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