Avances alla vicina di casa che le respinge, condannato per stalking

Confermata la responsabilità penale di un individuo finito sotto processo per aver ossessivamente seguito la vicina di casa. La gelosia, infatti, è stata identificata come il motore di questo comportamento distorto.

Avances alla vicina di casa che le respinge, condannato per stalking

L'infatuazione e la gelosia non possono giustificare l’ossessione verso una persona. Ciò che emerge è uno caso di stalking, conclusosi con la condanna di un uomo che ha perseguitato a lungo, per ragioni amorose non corrisposte, una vicina di casa.

Il protagonista è un uomo che, convinto di aver trovato l'amore nella vicina di casa, ha visto le sue avances respinte. La donna, che ha mostrato interesse per il cognato del suo molestatore, ha scatenato una feroce gelosia nell'uomo, il quale inizia a pedinarla quotidianamente, intuendo il rifiuto. La vita nella palazzina diventa così un incubo per la donna, che decide di rivolgersi alla giustizia per ritrovare la tranquillità.

I giudici lo hanno trovato colpevole di stalking, imponendogli una pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre all'obbligo di risarcire i danni subiti dalla donna, che si è costituita parte civile. Il comportamento tenuto dall’uomo ha causato alla vicina di casa molestie e minacce ingiuste, basate su gelosia, che le hanno provocato timori per la sua incolumità, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita. La gelosia è emersa come l'elemento scatenante di queste condotte. I Giudici di legittimità hanno confermato la condanna per stalking, mettendo in luce gli effetti dannosi provocati dal comportamento antisociale dell'uomo. La donna ha vissuto un terrore costante, ha dovuto modificare le proprie abitudini e ha affrontato crisi di ansia, tutto causato dalla persistente persecuzione del suo vicino di casa che non si è fermato nemmeno quando è stata emessa una misura cautelare. Infine, i Giudici hanno sottolineato che la gelosia incontrollata dell'uomo è stata il motore di questa condotta criminale, evidenziando la sua reazione eccessiva ai sentimenti respinti, dimostrando così uno spirito punitivo sproporzionato. (Cass. pen., sez. V, ud. 13 novembre 2023 (dep. 13 febbraio 2024), n. 6382)  

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