Bacio sulla spalla: condannato per violenza sessuale
È stata confermata dalla Cassazione la condanna penale di un uomo per la sua condotta verso una ragazza comprendente avances, complimenti e un bacio fugace sulla spalla. Benché la spalla non sia considerata una zona erogena, la gravità dell'episodio non può essere minimizzata.

L'episodio si è svolto in un parco pubblico dell'Emilia-Romagna, dove l'uomo ha inizialmente approcciato la ragazza con complimenti e avances, per poi stringerla e baciarle una sua spalla. La ragazza ha prontamente denunciato l'accaduto, portando all'accusa di violenza sessuale che è stata confermata sia in primo grado che in appello.
L'avvocato difensore dell'uomo ha contestato la decisione avanti la Corte di Cassazione sostenendo che baciare una spalla non possa essere considerato un atto sessuale, specialmente considerando che non si tratta di una zona erogena. Tuttavia, i Giudici di legittimità hanno respinto tale obiezione ricordando che «il bacio su una guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale consumata allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l’azione è stata realizzata, del rapporto tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima». Nel caso in esame, continuano i Giudici di cassazione, è corretto parlare di violenza sessuale anche perché è stato appurato che «la ragazza è stata stretta al corpo dell’uomo, il quale ha tentato ripetutamente di baciarla, riuscendovi solo sulla spalla rimasta scoperta». A rigore, sottolineano i Giudici, «l’uomo si è avvicinato alla ragazza, nei pressi di un parco, facendole complimenti, chiedendole insistentemente se fosse fidanzata e tentando di baciarla».
Pertanto, la condanna dell'uomo per violenza sessuale è stata considerata giusta e proporzionata, anche ricordando il principio per cui «non occorre, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, che la violenza si espliciti con forma o veemenza particolare, ovvero in modo brutale ed aggressivo, potendo manifestarsi anche come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell’atto sessuale». (Cas. pen., sez. VI, ud. 24 gennaio 2024 (dep. 27 febbraio 2024), n. 8617)