Bonus bebè e assegno di maternità anche per gli stranieri extracomunitari senza permesso per soggiornanti di lungo periodo
Inaccettabile, secondo i giudici, negare adeguata tutela proprio ai soggetti che ne hanno maggiore bisogno

Le misure di assistenza per le famiglie, come bonus bebè e assegno di maternità, vanno riconosciute anche agli stranieri extracomunitari presenti in Italia, ma non titolari del permesso per soggiornanti dell’Unione Europea di lungo periodo. Irragionevole, sanciscono i giudici, negare adeguata a tutela ai soggetti che ne hanno maggiore bisogno. Netta la posizione della Corte Costituzionale: le disposizioni che escludono da alcune provvidenze, cioè bonus bebè e assegno di maternità, gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti di lungo periodo sono incostituzionali perché istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione, e negano adeguata tutela proprio a chi si trova in condizioni di più grave bisogno. Impossibile riconoscere una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso per soggiornanti di lungo periodo, subordinato al possesso di requisiti reddituali rigorosi, e il riconoscimento di prestazioni che attuano la tutela della maternità e dell’infanzia, sancita dall’articolo 31 della Costituzione, e fronteggiano lo stato di bisogno legato alla nascita di un bambino o alla sua accoglienza nella famiglia adottiva. (Sentenza 54 del 4 marzo 2022 della Corte Costituzionale)