Cade in un tombino scoperto e non segnalato: niente risarcimento
Respinta la richiesta di ristoro economico avanzata verso l’ente proprietario della strada. Evidente la disattenzione della persona danneggiata

Colpevole l’automobilista imprudente che, in orario serale e quindi con una visibilità ridotta, parcheggia la vettura per poter raggiungere a piedi un distributore automatico di sigarette, posto a pochi passi, ma mentre si incammina non si rende conto della presenza di un tombino posto a margine della strada – statale – e finisce col cadervi dentro. Inutile, di conseguenza, l’azione risarcitoria proposta nei confronti dell’Anas quale proprietario della strada. Per i giudici, difatti, la sottolineatura in merito alla mancata segnalazione e alla conseguente non visibilità del tombino non chiuso non può bastare per mettere in discussione l’evidente disattenzione compiuta dalla persona danneggiata. Quest’ultima, difatti, si sarebbe dovuta rendere conto, secondo i giudici, della presenza della buca in cui è finita per inciampare. Proprio questo dettaglio è decisivo, poiché a liberare l’Anas da ogni responsabilità è proprio la constatazione che l’incidente verificatosi è da attribuirsi alla condotta colpevole della persona danneggiata, la quale avrebbe dovuto avvedersi della buca e, di conseguenza, evitarla nella sua camminata verso il distributore automatico di sigarette. (Ordinanza 2071 del 25 gennaio 2022 della Cassazione)