Cane randagio fa sbandare un’auto: la responsabilità è del Comune o dell’ASL?
Come stabilire il soggetto tenuto a risarcire i danni subiti a seguito di un incidente stradale causato da un cane randagio? Ecco i chiarimenti della Cassazione

La questione è sorta dopo che il conducente di un’auto, per evitare di investire un cane randagio che improvvisamente aveva attraversato la strada, aveva sterzato andando a finire contro a un muro e riportando ferite gravi, con conseguente invalidità del 15%.
L’uomo e la donna proprietaria dell’auto chiedevano al Tribunale la condanna dell’ASL locale al risarcimento dei danni subiti. L’ASL però resisteva alla richiesta sostenendo che il soggetto responsabile era il Comune.
Il Tribunale ha accolto la tesi dell’ASL riconoscendo solo la responsabilità del Comune. In sede d’appello invece venivano ritenuti ugualmente responsabili il Comune e la ASL. L’ente locale decide però di proseguire la battaglia legale, invocando in particolare, la violazione della legge regionale n. 16/2001. Tale posizione viene accolta dai giudici della Cassazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, al fine di accertare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi occorre fare riferimento alle singole leggi regionali che, in attuazione della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.
Nel nostro caso, le legge regionale n. 16/2001 attribuiva espressamente alla ASL tali compiti, con la conseguenza che, eventuali danni dovuti all’omissione dei doveri di cattura e controllo dei randagi, gravano esclusivamente sulla medesima ASL.
Inutile, dunque, per l’Azienda Sanitaria affermare che la dinamica del sinistro non era chiara. Le prove relative all’improvviso attraversamento del cane sono state correttamente valutate in sede di merito e non possono essere lette diversamente in sede di giudizio di cassazione.
In conclusione, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal Comune e cassa la decisione impugnata decidendo nel merito e accogliendo la domanda originaria nei confronti della sola ASL (Cass. civ., sez. III, ord., 31 maggio 2024, n. 15244).