Casa popolare, la voltura del contratto di locazione legittima l’occupazione del figlio dell’assegnatario
Irrilevante il fatto che nei confronti del genitore non sia stato adottato alcun provvedimento di revoca o di decadenza

Legittima l’occupazione della casa popolare da parte del figlio dell’originario assegnatario anche se nei confronti di quest’ultimo non è stato adottato alcun provvedimento di revoca o di decadenza dalla assegnazione dell’immobile. Vittoria piena, quindi, per il figlio, che riesce a respingere la domanda presentata dal padre e mirata a vederlo obbligato al rilascio dell’unità immobiliare poiché occupata senza titolo. I giudici osservano che il figlio è legittimato alla detenzione dell’immobile, tenuto conto della voltura del contratto di locazione. Essi aggiungono poi che il fatto che l’istituto non abbia adottato alcun provvedimento di revoca o di decadenza dall’assegnazione nei confronti dell’originario assegnatario non toglie valenza al titolo che autorizzava il figlio all’occupazione dello stesso bene. Per ulteriore chiarezza i giudici fissano anche un chiaro principio, stabilendo che, in caso di morte dell’assegnatario di un alloggio economico e popolare, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti (designati congiuntamente e non in ordine successivo) hanno eguale diritto alla cessione in proprietà dell’alloggio, indipendentemente dalla deliberazione dell’ente proprietario di volturare il contratto di locazione, in corso con l’assegnatario, al nome di alcuni soltanto dei soggetti indicati, sempre che ricorrano le condizioni della loro convivenza con l’assegnatario al momento della morte, della mancanza di autonomia economica nei riguardi dell’assegnatario medesimo e della attualità del godimento dell’alloggio. (Ordinanza 5734 del 22 febbraio 2022 della Cassazione)