C.d. “Saluto romano”: intervengono le Sezioni Unite

La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituale evocativo della gestualità propria del partito fascista, è sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui alla legge Mancino o in quella prevista dalla legge Scelba?

C.d. “Saluto romano”: intervengono le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite Penali si sono di recente pronunciate con la sentenza depositata lo scorso 18 gennaio, a riguardo del c.d. “saluto romano”. In particolare, i Giudici hanno stabilito che i delitti previsti rispettivamente dalla c.d. Legge Mancino e dalla c.d. legge Scleba possono concorrere integrando due diverse ipotesi di reato. Secondo le Sezioni Penali, infatti, il delitto previsto dall’art. 5 l. n. 645 del 20 giugno 1952 (c.d. legge Scelba) è integrato quando avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, vi è concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, così come vietato dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Inoltre, continuano i Giudici nella sentenza, può configurarsi anche il delitto previsto dall’art. 2 del d. l. 26 aprile 1983 convertito con la l. n. 205 del 1993 (c.d. legge Mancino) che vieta «il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Quindi per i Supremi Giudici tra i due delitti non vi è rapporto di specialità potendo concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.

Dal quadro normativo così delineato, però, concludono i Giudici, restano escluse quelle situazioni in cui i soggetti partecipano a eventi commemorativi e manifestazioni pubbliche dove tali elementi sono estranei. (Cass. pen., informazione provvisoria n. 1 del 2024)

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