Cessione del credito: per la prova non basta l’avviso in Gazzetta Ufficiale
Fondamentale invece il contratto di cessione, così da poter certificare in modo chiaro che il credito oggetto di contestazione è stato effettivamente ceduto

Per la prova della cessione del credito non è sufficiente allegare la sola copia della pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale. Tale onere, difatti, precisano i giudici, ha come finalità non la prova della titolarità del credito, bensì quella di evitare i pagamenti liberatori al creditore cedente. Non a caso, l’avviso in Gazzetta Ufficiale dà notizia solo dell’avvenuta cessione, senza prevedere dei contenuti minimi diversa dalla sua mera indicazione, men che meno prevedendo che vi sia la precisa e specifica indicazione dei crediti ceduti. Proprio questo dettaglio è stato posto in evidenza nella vicenda presa in esame dai giudici, i quali hanno sottolineato la circostanza che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale faceva riferimento in modo vago ed omnicomprensivo a crediti ceduti nel corso di vari decenni, senza possibilità alcuna di individuare i singoli rapporti di credito ceduti. Ciò significa che, salvo che l’avviso in Gazzetta non individui in modo chiaro i crediti ceduti, la prova della titolarità del credito va fornita attraverso il contratto di cessione, da cui si possa ricavare in modo chiaro che il credito oggetto di contestazione è stato effettivamente ceduto (e cartolarizzato). (Sentenza del 3 maggio 2022 della Corte d’Appello di Ancona)