Colpevole il medico anche se la violazione degli obblighi informativi del paziente si è rivelata alla fine non decisiva

Risarcimento possibile se comunque la mancanza di informazioni ha leso il diritto all’autodeterminazione nella cura

Colpevole il medico anche se la violazione degli obblighi informativi del paziente si è rivelata alla fine non decisiva

Possibile accertare la responsabilità del medico per la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente anche se il deficit conoscitivo si è rivelato irrilevante rispetto all’exitus del percorso seguito dal paziente. I giudici provano a fare chiarezza sul tema del risarcimento in caso di omesso o carente consenso informato. Innanzitutto, nell’ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e a cui egli avrebbe comunque deciso di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto. Poi, nell’ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danni alla salute del paziente ma che, comunque, gli ha impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamento, allora il danno da lesione del diritto – costituzionalmente tutelato – all’autodeterminazione sarà risarcibile qualora però il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate per lui conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini fisici e psichici. Nel caso preso in esame dai giudici è emerso che la mancanza di informativa ha leso il diritto di due genitori all’autodeterminazione nella cura del figlio, deceduto a causa di una leucemia acuta. (Sentenza 26104 del 5 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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