Colpevole il pedone che procede contromano e viene investito e ucciso

A salvare l’automobilista è la condotta lineare tenuta e idonea, almeno sulla carta, ad evitare l’impatto

Colpevole il pedone che procede contromano e viene investito e ucciso

Colpevole il pedone che tiene una condotta imprudente, imprevedibile e abnorme, procedendo contromano rispetto al senso di marcia delle vetture, senza giubbotto catarifrangente – nonostante l’assenza di illuminazione pubblica in condizioni di buio – e nonostante la presenza di una curva destrorsa che parzialmente limitava la visuale degli automobilisti. In sostanza, se, come nella vicenda in esame, il pedone non ha adottato alcuna misura che potesse effettivamente segnalarne la propria presenza in loco, allora è logico ritenere imprevedibile la sua presenza sulla sede stradale e, di conseguenza, inevitabile l’investimento da parte di una vettura. A maggior ragione, poi, se, come in questa vicenda, viene accertata l’assoluta irreprensibilità della condotta tenuta dalla persona alla guida della vettura che ha investito e ucciso il pedone. Respinta, di conseguenza, la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari della vittima dell’incidente nei confronti del conducente della vettura e della sua compagnia di assicurazioni. Decisiva la constatazione che in occasione dell’incidente l’automobilista ebbe ad uniformare la propria condotta stradale al rispetto di tutte le misure idonee ad evitare l’impatto col pedone, essendo emerso come egli procedesse ad una velocità adeguata, rispetto alle concrete condizioni di tempo e di luogo in cui il sinistro ebbe a verificarsi, tenendo accese le luci anabbaglianti (in coerenza con lo stato e le condizioni dei luoghi) e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza. (Ordinanza 9856 del 28 marzo 2022 della Corte di Cassazione)

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