Composizione della crisi d’impresa, misure protettive del patrimonio confermate anche se le trattative con i creditori per la cessione dell’azienda e il conseguente loro pagamento non sono cominciate
Fondamentale però che l’avvio delle trattative sia stato subordinato alla definizione del prezzo di potenziale acquisto dell’azienda e del contributo che l’imprenditore potrà fornire, in modo tale da avere contezza circa l’effettiva percentuale che potrà essere offerta ai creditori

Se nel contesto di una procedura di composizione negoziata della crisi di impresa si prevede la cessione dell’azienda e il pagamento a stralcio dei creditori, non osta alla conferma delle misure protettive del patrimonio, richieste dal debitore, il fatto che le trattative con i creditori non siano iniziate, qualora l’esperto nominato abbia subordinato l’avvio delle trattative stesse alla definizione del prezzo di potenziale acquisto dell’azienda e del contributo che l’imprenditore potrà fornire, in modo tale da avere contezza circa l’effettiva percentuale che potrà essere offerta ai creditori. Ciò significa, quindi, che è ancora concedibile l’applicazione di quelle misure che, una volta avvenuta la pubblicazione nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto, bloccato i creditori e non gli consentono di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. (Ordinanza del 4 ottobre 2022 del Tribunale di Verona)