Composizione della crisi e piano del consumatore: intesa omologata anche a fronte dell’opposizione del creditore previdenziale
I giudici ritengono applicabile il cosiddetto cram down fiscale anche agli enti previdenziali

In sede di accordo di composizione della crisi o di piano del consumatore è applicabile il cosiddetto cram down fiscale – cioè l’omologazione dell’intesa nonostante l’opposizione da parte dei creditori istituzionali – anche agli enti previdenziali. Su questo tema i giudici annotano che la normativa fa espresso riferimento solo all’amministrazione finanziaria e non anche agli enti previdenziali, e riconoscono, ovviamente, che le funzioni dell’amministrazione finanziaria e di quella previdenziale sono ontologicamente diverse, ma tuttavia, aggiungono, deve senz’altro ritenersi applicabile, in sede di accordo di composizione della crisi o di piano del consumatore, il cram down fiscale anche agli enti previdenziali. Ciò in quanto esso è stato espressamente previsto dalla legge fallimentare con riferimento alle procedure di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione. E una diversa interpretazione, non estensiva di detta norma come dettata con riferimento al sovraindebitamento, la renderebbe costituzionalmente illegittima, sottolineano i giudici, per una evidente disparità di trattamento tra procedure analoghe, tutte giustificate dall’esigenza di far fronte alla situazione di crisi economica determinata dall’emergenza legata all’epidemia da COVID-19. (Decreto del 4 aprile 2022 del Tribunale di Forlì)