Composizione della crisi: l’insolvenza conclamata dell’impresa può bloccare l’accesso alla procedura
In sostanza, lo stato di insolvenza accertato al momento dell’istanza di nomina dell’esperto e rilevato ex ante dall’imprenditore preclude l’accesso alla composizione negoziata della crisi

Lo stato di insolvenza conclamata – e risalente nel tempo – dell’impresa può precludere l’accesso alla composizione negoziata della crisi. Ciò comporta inevitabilmente, chiariscono i giudici, la revoca delle misure protettive. Fondamentale è una lettura dei presupposti di accesso alla composizione della crisi, però nell’ottica di arrivare, o quantomeno provare ad arrivare, in tempi rapidi a individuare la situazione di difficoltà dell’impresa, per poi percorrere una strada che consenta, almeno sulla carta, una ripresa. I giudici sottolineano per questa ragione la differenza esistente tra le condizioni di accesso alla composizione negoziata della crisi e quelli che sono i presupposti per la prosecuzione delle trattative per addivenire a un possibile salvataggio dell’impresa. In questa ottica, lo stato di insolvenza accertato al momento dell’istanza di nomina dell’esperto e rilevato ex ante dall’imprenditore preclude l’accesso alla composizione negoziata della crisi mentre lo stato di insolvenza che, invece, sopravvenga e venga rilevato dall’esperto nel corso delle trattative non preclude la prosecuzione del procedimento, laddove sussistano, però, concrete prospettive di risanamento. (Ordinanza del 14 settembre 2022 del Tribunale di Siracusa)