Composizione negoziata della crisi: sulla proroga dell’esperto la parola non spetta al Tribunale

Ai soggetti coinvolti nelle trattative spetta l’onere di acconsentire alla proroga della durata della nomina dell’esperto

Composizione negoziata della crisi: sulla proroga dell’esperto la parola non spetta al Tribunale

In materia di composizione negoziata della crisi, non spetta al Tribunale, bensì ai soggetti che sono coinvolti nelle trattative, l’onere di acconsentire alla proroga della durata della nomina dell’esperto. Di conseguenza, va dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di proroga dell’incarico dell’esperto, come nella vicenda in esame, non essendo previsto un provvedimento di mero accertamento né versandosi in ipotesi soggetta ad autorizzazione del Tribunale. Ciò perché, salvo siano presentate specifiche istanze, la valutazione sulla prosecuzione dell’incarico dell’esperto deve essere rimessa alle sole parti, intese quali partecipanti alle trattative. Analizzando il caso specifico, poi, i giudici precisano che va dichiarato il non luogo a provvedere con riferimento alla domanda, proposta al Tribunale, con cui si è richiesto che proprio il Tribunale prenda atto della possibilità della proroga dell’incarico dell’esperto. Ciò perché, precisano i giudici, non è previsto un provvedimento di mero accertamento né si versa in ipotesi soggetta ad autorizzazione, ed in quanto l’unica condizione richiesta dal legislatore per la prosecuzione delle trattative è costituita dal consenso di tutti coloro che vi stanno partecipando in quella determinata fase. (Decreto del 27 luglio 2022 del Tribunale di Palermo)

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