Composizione negoziata: niente sospensione feriale per il termine di durata delle misure protettive e cautelari

I giudici sottolineano che ci si trova di fronte ad un procedimento per sua natura connotato da intrinseca urgenza

Composizione negoziata: niente sospensione feriale per il termine di durata delle misure protettive e cautelari

In materia di composizione negoziata il termine di durata delle misure protettive e cautelari confermate o concesse dal giudice non è assoggettabile a sospensione feriale. I giudici precisano che al procedimento relativo alle misure protettive e cautelari (e quindi anche al termine di durata delle misure protettive e cautelari eventualmente confermate o concesse dal giudice) non pare applicabile la sospensione feriale dei termini prevista dalla legge 742 del 1969, che fa chiarezza sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. E ciò sia perché si tratta di un procedimento per sua natura connotato da intrinseca urgenza, tanto da risultare disciplinato, seppur nei limiti di compatibilità e per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni del procedimento cautelare uniforme, sia alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che, sempre in riferimento al procedimento relativo alle misure protettive e cautelari, suggerisce di escludere che i termini ivi previsti siano assoggettabili a sospensione feriale. (Ordinanza del 5 agosto 2022 del Tribunale di Brescia)

News più recenti

Mostra di più...