Concordato per l’impresa dell’uomo: revocato l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie
Evidente la situazione di difficoltà economica vissuta dall’uomo, mentre la donna vanta un cospicuo patrimonio immobiliare

Ex marito libero dall’obbligo di versare l’assegno divorzile all’ex moglie se gli esiti di approfondite indagini patrimoniali attestano che egli è privo di reddito, pur avendo capacità di produrne, mentre la donna gode di un considerevole patrimonio immobiliare. Per i giudici sono evidenti le peggiorate condizioni economiche dell’ex marito, soprattutto tenendo conto del concordato a cui è stata assoggettata la sua impresa. In sostanza, è ritenuta palese la situazione di difficoltà economica vissuta dell’uomo, proprio a seguito della domanda di concordato relativa alla sua azienda, mentre si è appurato che la donna vanta una posizione economica solida, disponendo di un importante patrimonio immobiliare frutto di eredità. Su quest’ultimo punto viene respinta l’obiezione della donna, secondo cui la disponibilità di uno o più immobili non consente, nell’attuale situazione economica, di formulare un giudizio positivo in ordine alla disponibilità di mezzi di sostentamento sufficienti per consentire, per sempre, un’esistenza decorosa. (Ordinanza 11051 del 5 aprile 2022 della Corte di Cassazione)