Concordato semplificato: fondamentale lo svolgimento delle trattative secondo buonafede e correttezza

Non sufficiente, dunque, che la domanda di omologazione del concordato semplificato sia stata preceduta dalla composizione negoziata e dallo svolgimento di trattative

Concordato semplificato: fondamentale lo svolgimento delle trattative secondo buonafede e correttezza

In tema di concordato semplificato, il requisito dello svolgimento in buonafede delle trattative postula, innanzitutto, che vi stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento, i quali devono aver ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’imprenditore e sulle misure proposte per il risanamento, e aver potuto esprimersi su di esse. Inoltre, è necessario, sempre nell’ottica della buonafede, che le trattative si siano sviluppate con la sottoposizione ai creditori di una (o più) proposte con le forme previste dalla normativa. Infine, è indispensabile che sia stata fornita ai creditori una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbero ottenere dal ricorso alla liquidazione giudiziale. I giudici precisano poi che il requisito dello svolgimento delle trattative secondo buonafede e correttezza trova giustificazione nell’esigenza di riservare lo strumento del concordato semplificato soltanto all’ipotesi in cui vi sia stato il regolare e completo svolgimento delle trattative nella composizione negoziata, prevenendo condotte abusive. Non è sufficiente, dunque, che la domanda di omologazione del concordato semplificato sia stata preceduta dalla composizione negoziata e dallo svolgimento di trattative, ma occorre che risulti dalla dichiarazione dell’esperto che queste ultime si sono svolte in modo regolare e con correttezza e buonafede. (Ordinanza del 31 agosto 2022 del Tribunale di Firenze)

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