Condannata la Regione per le ferite alla gamba causate a una donna da un cinghiale
Vittoria per la donna che aveva chiesto il risarcimento dei danni alla Regione per le lesioni alla gamba subite a seguito di un attacco di un cinghiale mentre si trovava nel giardino di casa

Il caso arrivava sino in Cassazione, dove veniva evidenziato che, per quanto riguarda l’onere della prova, in base all'articolo 2052 del Codice Civile, il danneggiato deve dimostrare: 1) che il danno è stato causato dall'animale selvatico; 2) la sequenza degli eventi dell'incidente; 3) il legame di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno subito; 4) che l'animale appartiene a una delle specie protette dalla legge e/o che comunque è considerato un animale selvatico facente parte del patrimonio dello Stato.
Nonostante ciò, il danneggiato ha diritto di agire anche in base all'articolo 2043 del Codice Civile, assumendosi l'onere probatorio che deriva dall'applicazione di tale norma: è il caso della ricorrente (la vittima del cinghiale), che ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della Regione esclusivamente in base a questo articolo.
Il Tribunale, dopo aver inquadrato il caso all'interno dell’articolo 2043, ha stabilito che era dimostrata la responsabilità della Regione per non aver adottato misure adeguate per contrastare il pericolo rappresentato dall'avvicinarsi sempre più frequente dei cinghiali alle abitazioni situate vicino alle aree boschive, sottovalutando così, nell'ambito della sua attività di pianificazione e gestione, il problema della proliferazione della specie e del conseguente aumento della necessità degli animali di procurarsi del cibo.
Per questo motivo, la Cassazione accoglie il ricorso della donna (Cass. n. 14555 del 24 maggio 2024).