Condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale: legittima la reazione offensiva del privato cittadino
Va escluso, in sostanza, il reato di oltraggio. Decisiva la valutazione del comportamento tenuto dal pubblico ufficiale

Escluso il reato di oltraggio a pubblico ufficiale se le frasi offensive rivolte da un privato cittadino a un funzionario di pubblica sicurezza sono catalogabili come reazione a un comportamento censurabile, poiché caratterizzato da prevaricazione e disprezzo, del funzionario. Decisiva, secondo i giudici, la ricostruzione dell’episodio incriminato. In sostanza, i dettagli fanno ragionevolmente ritenere il complessivo comportamento del funzionario – nel caso specifico, il responsabile gerarchico del servizio d’ordine – come improntato ad arbitrarietà e prevaricazione. In sostanza, la persona finita sotto processo si era recata con alcuni amici, facenti parte di un collettivo studentesco, ad una manifestazione politica sul lavoro giovanile, ed era pronta a prendere la parola, quando lei e i suoi amici, pur non tenendo un comportamento di disturbo, venivano inseguiti da una trentina di agenti antisommossa e venivano costretti a fuggire. Successivamente, la persona sotto processo aveva visto che uno dei suoi amici era sanguinante e aveva riferito di aver ricevuto una manganellata da un agente e di aver denunciato agli agenti l’accaduto senza ricevere alcun riscontro. Solo a quel punto aveva chiesto al funzionario, responsabile del servizio d’ordine, spiegazioni per l’accaduto e, a fronte del suo perdurante silenzio – il funzionario ha ammesso in giudizio di non aver prestato alcun interesse alle lamentele ricevute –, aveva pronunciato alcune frasi oltraggiose. (Sentenza 24030 del 22 giugno 2022 della Corte di Cassazione)