Copertura in caso di danni frutto di un fatto accidentale: l’assicurazione include anche i fatti colposi

Impossibile escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, poiché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto

Copertura in caso di danni frutto di un fatto accidentale: l’assicurazione include anche i fatti colposi

La clausola, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, con cui si stabilisca che l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati in conseguenza di un fatto accidentale, non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per l’inesistenza del rischio. All’origine del caso preso in esame dai giudici c’è l’azione giudiziaria proposta da un uomo nei confronti di un Comune, azione con cui egli racconta di esercitare l’attività di commercio di oggetti di antiquariato e aggiunge che nel giugno del un locale in cui custodiva le proprie merci rimase allagato in conseguenza della rottura delle tubazione di scarico d’una fontana comunale e che l’allagamento aveva danneggiato molti oggetti di valore di sua proprietà. Legittima, secondo i giudici, la richiesta dell’uomo, mirata ad ottenere la condanna dell’amministrazione comunale a fornirgli un adeguato ristoro economico. Il Comune invece non può chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile. Ciò perché il Comune non aveva diritto alla copertura assicurativa per due ragioni: sia perché la polizza copriva i danni causati da acquedotti e rete fognaria, mentre nel caso di specie il danno era stato provocato da un difetto di manutenzione di tubazioni e pluviali; sia perché la polizza prevedeva la copertura solo dei danni causati dall’assicurato a terzi in conseguenza di un fatto accidentale. E per fatto accidentale deve intendersi, chiariscono i giudici, un accadimento in alcun modo riferibile a un comportamento colposo, mentre, nel caso in esame, invece l’allagamento era stato conseguenza di una non accurata manutenzione dei tubi di abduzione delle acque della fontana comunale, circostanza, questa, che esclude l’accidentalità. (Ordinanza 23762 del 29 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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