Crisi d’impresa e composizione negoziata: stop anche allo sfratto relativo all’immobile utilizzato come sede dell’attività ma di proprietà di terzi
Legittimo bloccare le azioni che non solo colpiscono il patrimonio dell’imprenditore ma anche beni e diritti con cui viene esercitata l’attività

Se vengono confermate le misure protettive chieste dall’imprenditore durante la composizione negoziata della crisi, e mirate a garantirgli la possibilità di portare avanti la propria attività, allora è logico stoppare anche la procedura esecutiva di sfratto relativa all’immobile utilizzato come sede operativa dell’azienda. Irrilevante il fatto che si faccia riferimento comunque ad un bene di proprietà di terzi e quindi non rientrante nel patrimonio dell’imprenditore in crisi. I giudici richiamano la normativa del 2021 e sottolineano che in essa è prevista chiaramente l’inibitoria delle azioni che colpiscono il patrimonio dell’imprenditore ma anche i beni e i diritti con cui viene esercitata l’attività di impresa. Applicando tale prospettiva alla vicenda in esame, quindi, è evidente, osservano i giudici, che il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari riguarda anche l’immobili presso cui viene esercitata l’attività di ristorazione dell’imprenditore in crisi. E ciò anche perché non si può ignorare l’importanza che riveste il luogo di insediamento dell’attività ai fini della sua prosecuzione e della salvaguardia del valore dell’azienda. (Ordinanza del 3 marzo 2022 del Tribunale di Asti)