Danni alla vettura dopo l’impatto con un cervo all’interno del parco: nessuna responsabilità della Regione
Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dalla persona proprietaria del veicolo. Fondamentale il richiamo alle competenze assegnate all’ente parco

Nessun addebito a carico della Regione per l’incidente che ha visto coinvolta un’automobilista, ritrovatasi davanti all’improvviso, nel percorrere una strada all’interno di un parco nazionale, un cervo e impossibilitata ad evitare l’impatto con l’animale. Respinta, di conseguenza, la richiesta di risarcimento presentata dalla donna per i danni riportati dalla sua vettura. I giudici sottolineano in prima battuta che il sinistro si è verificato all’interno di un parco nazionale e ricordano poi che i parchi nazionali sono enti di diritto pubblico, sottratti al controllo delle Regioni e sottoposti invece al potere del Ministero dell’Ambiente. Perciò va esclusa ogni possibile incombenza a carico della Regione sia per il controllo della fauna selvatica esistente all’interno del parco che per la prevenzione dei danni causati dagli animali. In questa ottica viene posto in rilievo che il regolamento del parco nazionale ove si è verificato l’incidente impedisce la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, e ciò significa, annotano i giudici, che la Regione non poteva intervenire nel caso di sconfinamenti di animali selvatici dagli ambiti boschivi, trattandosi di animali il cui controllo è rimesso all’ente parco, il quale soltanto può applicare misure contenitive, come la cattura o l’abbattimento. E, chiariscono infine i giudici, neppure l’assenza di segnaletica, illuminazione o recinzione può essere imputata alla Regione, in quanto ente proprietario della strada ove si è verificato lo scontro tra auto e cervo è la Provincia. (Ordinanza 1869 del 21 gennaio 2022 della Cassazione)