Dichiarazione di adottabilità: inutile per i genitori contestare l'accertamento dei giudici
La Corte di cassazione ribadisce, nuovamente, che è compito del giudice dichiarare lo stato di adottabilità del bambino in presenza di una situazione di abbandono da parte dei genitori.
La Corte di appello di Lecce aveva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio di una coppia dichiarata non in grado di prendersene adeguatamente cura. Infatti, il figlio minore versava in uno stato di abbandono da parte di ambedue i genitori. Come emergeva dalle perizie degli assistenti sociali, il padre non era in grado di prendersi cura del figlio poiché affetto da disturbi psichici e deficit cognitivi, mentre la madre era affetta da disturbi emotivo-comportamentali con un deficit mentale moderato. Inoltre, sempre dalle relazioni dei servizi sociali, emergeva che nel momento in cui il minore era stato allontanato dai genitori, aveva espresso profonda gioia. La madre del bambino proponeva ricorso per cassazione su due motivi, un primo perché aveva erroneamente dichiarato lo stato di adottabilità del figlio minore sul presupposto di una falsa situazione di abbandono. Il secondo motivo riguardava il non avere debitamente considerato le relazioni dei servizi sociali che attestavano come la madre fosse pronta a effettuare un positivo percorso di ricongiungimento con il figlio.
I Giudici di legittimità ritengono il ricorso inammissibile poiché il ricorso si basa sul riesame della valutazione effettuata dai giudici di merito, preclusa alla Cassazione. Soprattutto la ricorrente chiede che venga riesaminata l’errata valutazione del giudice di merito sulle proprie capacità genitoriali che, afferma, essere idonee per intraprendere un percorso di riavvicinamento con il figlio. Queste censure, concludono i Giudici, afferiscono squisitamente il merito della questione già esaustivamente esaminata in appello. Su queste basi dichiarano il ricorso inammissibile. (Cass. civ., sez. I, ord., 25 gennaio 2024, n. 2401)