Domanda risarcitoria inoltrata con la posta privata: illogico dichiararla improponibile e improcedibile
I giudici precisano che la condizione di proponibilità della richiesta rivolta all’assicuratore con raccomandata può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l’avvenuta ricezione da parte dei destinatari

Nella vicenda presa in esame dai giudici la persona danneggiata ha presentato una domanda risarcitoria rivolta a una compagnia assicurativa alla luce dei danni cagionati al suo veicolo da un furgone, di proprietà di un uomo, impegnato in una manovra di posteggio. La domanda risarcitoria è stata dichiarata, in prima battuta, improponibile e improcedibile, ai sensi del Codice delle assicurazioni, sul rilievo che la preventiva richiesta di risarcimento all’assicuratrice doveva essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formalità che non ammette equipollenti, mentre, nella specie, essa era stata inoltrata a mezzo posta privata. I giudici ribaltano tale prospettiva e chiariscono che la condizione di proponibilità della richiesta rivolta all’assicuratore con raccomandata può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l’avvenuta ricezione da parte dei destinatari. (Ordinanza 21211 del 5 luglio 2022 della Corte di Cassazione)