Doppio cognome al figlio per garantire l’eguaglianza fra madre e padre

Illegittima la norma che prevede in automatico l’attribuzione del solo cognome paterno

Doppio cognome al figlio per garantire l’eguaglianza fra madre e padre

Nel cognome di figli vi deve essere l’eguaglianza fra i genitori, eguaglianza che viene meno con l’automatica attribuzione del solo cognome paterno. Ciò si traduce difatti, secondo i giudici, nell’invisibilità della madre ed è il segno di una disparità fra i genitori che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio. Ecco perché è palese, sempre secondo i giudici, l’illegittimità costituzionale di quel passaggio del Codice Civile in cui si prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma solo il cognome del padre e non i cognomi dei genitori nell’ordine da loro concordato. Sempre che, ovviamente, non vi sia un accordo tra madre e padre, al momento del riconoscimento, per attribuire al figlio il cognome di uno soltanto di loro. E questa visione, precisano i giudici, va applicata anche in merito alla attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. I giudici spiegano poi che il cognome collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis, si radica nella sua identità familiare e perciò deve rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori. Di conseguenza, il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine da loro deciso, ma comunque madre e padre possono eccezionalmente avvalersi dell’accordo per rendere un unico cognome segno identificativo della loro unione e del loro figlio. Qualora poi vi sia un contrasto sull’ordine di attribuzione dei cognomi, si rende necessario l’intervento del giudice. Queste le indicazioni dei giudici della Corte Costituzionale. Ora la palla passa al Parlamento, chiamato a fare chiarezza con una normativa ad hoc, anche per impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome. (Sentenza 131 del 31 maggio 2022 della Corte Costituzionale)

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